Le festività
Festività godute
Festività lavorate
Festività godute
La legge e il contratto collettivo riconoscono al lavoratore il diritto alle seguenti festività:
1 gennaio, 6 gennaio, Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, Festività del santo patrono del luogo dove si svolge il lavoro.
Il lavoratore ha diritto ad assentarsi dal lavoro ed alla corresponsione della retribuzione, comprensiva di vitto e alloggio ove spettante, come se avesse lavorato.
In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
Per il rapporto ad ore le festività verranno retribuite sulla base della normale paga oraria ragguagliata ad un 1/6 dell'orario settimanale. Le festività da retribuire sono tutte quelle cadenti nel periodo interessato, indipendentemente dal fatto che in tali giornate fosse prevista, o meno, la prestazione lavorativa.
Per i lavoratori a paga fissa mensile la retribuzione giornaliera si calcolerà dividendo la paga mensile per 26.
Per i lavoratori a paga oraria la retribuzione giornaliera sarà pari a:
[(paga oraria x ore settimanali x 52) /mesi dell'anno] /26
Esempio lavoratore a paga fissa mensile:
- Retribuzione mensile pari a € 1000,00
- La retribuzione della giornata festiva sarà ricavato nel modo seguente:
(paga mensile) / 26
€ 1000 / 26 = € 38,46
Esempio lavoratore a paga oraria:
- Retribuzione oraria pari a € 7
- Orario di lavoro: 30 ore settimanali per 5 giorni
- La retribuzione della giornata festiva sarà ricavato nel modo seguente:
[(paga oraria x ore settimanali x n° settimane nell’anno) /mesi dell’anno] / 26
[€ 7 x 30 x 52 / 12 ] / 26 = € 35,00
Festività lavorate
In caso di prestazione lavorativa spetta al lavoratore domestico:
- la normale retribuzione giornaliera
- la retribuzione delle ore lavorate maggiorata del 60%.